Ordinanza — n. 36009/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari emessa il 5 febbraio 2016 in esito a giudizio abbreviato nei confronti di Camillo Novelli, dichiarava assorbiti i delitti di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, riducendo la pena inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36009/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVELLI CAMILLO nato a BARI il 28/10/1975 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari emessa il 5 febbraio 2016 in esito a giudizio abbreviato nei confronti di Camillo Novelli, dichiarava assorbiti i delitti di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, riducendo la pena inflitta.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto afferenti al trattamento punitivo, in realtà sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non si impone siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 Biancofiore, Rv. 247959;
Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691); ne consegue che il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi denunciati, in quanto vi sono esposte, in modo esaustivo e privo di aporie logiche, le ragioni a fondamento del rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche; fra tali ragioni sono valorizzate, in particolare, la gravità delle condotte commesse dal Novelli, la sua biografia penale e il fatto che era stata già riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale della c.d. dissociazione attuosa.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma