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Ordinanza — n. 36008/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36008/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36008/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e per motivi non rientranti fra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e per motivi non rientranti fra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione domanda di revisione modificazione delle conclusioni revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH PARDEEP nato il 13/12/1995 avverso la sentenza del 03/06/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA CL—e-ft-6 ay-liso Eti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e per motivi non rientranti fra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRE