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Ordinanza — n. 36007/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36007/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36007/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36007/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".

Parole chiave

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aiuto per lungo tempo assistenza ulteriore amministrazione di sostegno proroga della carcerazione assistenza riabilitativa accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIA ANTONIO nato a SCILLA il 29/07/1970 avverso l'ordinanza del 10/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; t/

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Antonio Caia ha chiesto l'annullamento del provvedimento di merito indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 10 luglio 2020 e recante il rigetto del reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia, concernente la proroga della sospensione di alcune regole di trattamento penitenziario, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Nel ricorso per cassazione si deduce erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad affermare l'operatività di diverse consorterie criminali e la rilevanza dei precedenti giudiziari del Caia, senza motivare sugli elementi in ordine al mantenimento di legami attuali con la cosca di rifdrimento; inoltre, non è stato affrontato l'aspetto relativo alle cure sanitarie e alimentari che il ricorrente non sta ricevendo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".

L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha reso una motivazione esaustiva e priva di vizi giuridici, dal momento che sono stati correttamente messi in evidenza gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sulla persistenza e attualità delle eccezionàli ragioni di sicurezza. In proposito, sono stati logicamente ricondotti dai giudici all'attuale appartenenza, da parte del Caia, al clan di riferimento: la circostanza che il ricorrente è riuscito a rimanere latitante per quattro anni; che al momento dell'arresto è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di armi; che, come emerso dalla relazione trasmessa dalla Direzione Nazionale Antimafia, in occasione delle conversazioni con i familiari, il ricorrente non solo ha usato toni minacciosi nei confronti di terze persone ma si è, altresì, informato sui membri del sodalizio.

Non è, pertanto, condivisibile l'affermazione difensiva secondo cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe valorizzato solamente la persistente attività di altre cosche, e il ricorso, pur formalmente proposto per la sola violazione di legge, di fatto mira ad ottenere una rivalutazione dell'istanza nel merito. Nel provvedimento, inoltre, si dà correttamente atto dell'incompetenza del Tribunale di sorveglianza a rispondere alle istanze di tutela di specifici diritti - rispetto ai quali è necessario rivolgersi al Magistrato di sorveglianza - e che, comunque, le esigenze terapeutiche del Caia non sarebbero di per sé incompatibili con il regime carcerario differenziato.

In proposito, deve notarsi, per completezza, che il ricorso non contesta specificamente l'affermazione del provvedimento impugnato circa la negazione di una incompatibilità fra le condizioni di salute del detenuto e l'adozione del regime differenziato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in R