Ordinanza — n. 36006/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e per motivi non rientranti fra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36006/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e per motivi non rientranti fra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVENZANO VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 30/01/1984 avverso la sentenza del 16/07/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' to ayaiso pdrti udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.
2. Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e per motivi non rientranti fra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRES DENTE • l A:\ .4"?