Ordinanza — n. 36004/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Matarrese Sabino avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trani il 7 ottobre 2014, con la quale il predetto era stato condannato per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, impostagli per la durata di quattro anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36004/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARRESE SABINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 02/10/1951 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Matarrese Sabino avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trani il 7 ottobre 2014, con la quale il predetto era stato condannato per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, impostagli per la durata di quattro anni.
2. Il difensore del Matarrese ha proposto ricorso per cassazione. Per l'integrazione del reato contestato non sono sufficienti, ai fini dell'abitualità della condotta, due soli episodi di frequentazione con soggetti gravati da precedenti penali; inoltre, in relazione al divieto di trattenersi in osterie e bettole, non è stato provato che l'imputato intendesse permanere all'interno della pizzeria, ove era solo entrato a salutare alcuni avventori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. I giudici di merito, nel provvedimento impugnato, hanno opportunamente rilevato che per la configurazione dell'abitualità rilevante ai fini del reato contestato, secondo consolidata giurisprudenza, sono sufficienti due incontri, sintomatici di una reiterata frequentazione; inoltre, hanno evidenziato che il Matarrese poneva in essere tali frequentazioni in violazione del divieto di recarsi presso osterie e bettole. Non si riscontrano, pertanto, nella sentenza qui impugnata, i vizi denunciati, dedotti con motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto e perché riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, il ricorso è del tutto privo di concreta specificità e pertinenza censoria, perché le doglianze non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 f