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Ordinanza — n. 36003/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36003/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36003/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il Tribunale di Crotone condannava Carpino Luigi per il reato di omessa custodia di armi. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale protezione degli stemmi esplosivi e articoli pirotecnici armi chimiche

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINO LUIGI nato a RIVAROLO CANAVESE il 07/03/1979 avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il Tribunale di Crotone condannava Carpino Luigi per il reato di omessa custodia di armi.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, infatti, risulta eccessivamente generico e aspecifico, atteso che il ricorrente si è limitato ad asserire, in relazione alla presenza in casa della moglie e del figlio - imperiti nell'uso delle armi - che la norma incriminatrice "mira a scongiurare situazioni di pericolo che non vanno individuate nei... conviventi familiari quando questi non rivestono le caratteristiche indicate dalla legge". Non viene spiegato, nel ricorso, per quali ragioni la moglie e il figlio del Carpino non sarebbero dovuti rientrare nelle categorie soggettive prese in considerazione dalla norma violata come meritevoli di particolare cautele. Per contro, il provvedimento impugnato è connotato da coerenza e logicità, risultando immune da vizi logici e giuridici.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 -• la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 20