Ordinanza — n. 36002/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Quinci Antonino avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 22 febbraio 2018, con la quale il predetto era stato condannato per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, impostagli per la durata di due anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36002/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINCI ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/08/1992 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; il
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Quinci Antonino avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 22 febbraio 2018, con la quale il predetto era stato condannato per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, impostagli per la durata di due anni.
2. Il difensore del Quinci ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi in cui deduce inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. I giudici sono pervenuti al giudizio di penale responsabilità del Quinci tramite un ragionamento meramente probabilistico e valutando i dati in modo parcellizzato. Inoltre, nell'escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, hanno fatto riferimento ai precedenti penali del ricorrente, in quanto tali non ostativi, di per sé, a una riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto e perché riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, il ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché le doglianze non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. 1.2.
Quanto al primo motivo di ricorso, deve evidenziarsi che i giudici di merito hanno congruamente dato atto delle risultanze probatorie a fondamento della decisione, consistenti, in particolare, nelle dichiarazioni testimoniali rese dal personale della Polizia; inoltre, hanno osservato che, in assenza di spiegazioni alternative del ritardo nel presentarsi all'Autorità, la condotta del Quinci risulta connotata dal dolo generico richiesto per l'integrazione della norma contestata. 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; che le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno t specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419).
Nel caso ora in esame, la motivazione del provvedimento impugnato è coerente e immune da vizi logici. Infatti, la decisione del giudice di appello è adeguatamente sostenuta da un discorso argomentativo lineare, in cui, ai fini dell'esclusione delle circostanze generiche, si fa riferimento ai diversi precedenti penali del ricorrente e, quindi, alla sua personalità.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis