Italian court dismisses appeal claiming continued offense due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than legal errors. The appellant argued that the lower court failed to recognize a continued offense under Article 671 of the Criminal Procedure Code, claiming the judge ignored the unity of criminal intent. The court rejected this, ruling that the execution judge correctly excluded the continued offense due to the distinct nature of the criminal associations and the lack of evidence for a single criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based solely on factual complaints or mere dissatisfaction with the facts is inadmissible in a court of law, as the judge's assessment of factual circumstances is immune from review unless it violates legal logic or established principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCALDO GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/08/1972 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.
2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peti., vizi di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
2. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.
U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha infatti opportunamente escluso che il Boncaldo, una volta entrato a far parte del clan Santapaola, avesse già deliberato la condotta di spaccio di stupefacenti nell'ambito dell'altro e diverso contesto associativo. In tal senso hanno deposto, come osservato dal giudice, la disomogeneità delle fattispecie criminose - trattandosi, in un caso, di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio e, nell'altro, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il notevole lasso temporale; la diversità dei soggetti concorrenti nei reati.
Coerentemente con tali osservazioni, il giudice dell'esecuzione ha pertanto escluso la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso tra le condotte illecite, osservando che, in assenza di elementi di riscontro, gli argomenti addotti dalla difesa a sostegno dell'applicazione della disciplina della continuazione costituiscono dei dati meramente presuntivi ed indiziari, in quanto tali non sufficienti a dimostrare un'unica originaria volizione criminosa. 2.2. L'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme