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Ordinanza — n. 36000/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal standing and failure to sign by counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36000/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed by an unrepresented individual in violation of mandatory procedural rules. The appellant, Antonov Roman, personally submitted the appeal without a lawyer, breaching the requirement that such filings be signed by a defender. Consequently, the court dismissed the appeal de plano and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 591, comma 1 lett. a) c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be signed by a defender; failure to comply renders the appeal inadmissible without prior notice.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal standing unrepresented appellant de plano dismissal court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Questo Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973 avverso l'ordinanza del 10/04/2018 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO(loto adso 0.e po,fti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente impugnazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. Questo Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbr