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Ordinanza — n. 35999/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as execution judge correctly applied old law due to prior conviction date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35999/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly refused to reduce the sentence based on a Constitutional Court decision. The appellant argued for a sentence reduction following the invalidation of the minimum eight-year penalty, but the court noted the original convictions were rendered under the 2006 law which set a six-year minimum. Consequently, the legal prerequisite for retroactive reduction was not met because the initial judgment already applied the correct statutory framework at the time of conviction.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A request for sentence reduction in execution proceedings based on a subsequent Constitutional Court ruling is inadmissible if the original conviction was pronounced under a valid statute that did not yet incorporate the new minimum penalty threshold.

Parole chiave

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sentence reduction execution Constitutional Court ruling retroactive application law minimum penalty reduction inadmissible appeal drug trafficking conviction temporal validity law alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
La difesa del Manno ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale
sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNO ALESSANDRO nato a CAULONIA il 24/05/1964 avverso l'ordinanza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, presentata nell'interesse di Manno Alessandro, volta ad ottenere - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima di otto anziché di sei anni - la rideterminazione della pena inflitta al prevenuto con la sentenze, emesse dalla Corte di appello di Milano il 23 aprile 2013 e il 5 giugno 2014, per reati poi riconosciuti collegati da continuazione in sede esecutiva.

2. La difesa del Manno ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, con riferimento al rigetto della richiesta di rideterminazione della pena, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed infatti, il ricorso lamenta, in ordine alla pena inflitta per reati di detenzione di cocaina, la mancanza di una rideterminazione che, in realtà, non è dovuta, alla luce della data in cui il prevenuto è stato giudicato: le condanne per le quali il Manno ha richiesto la rideterminazione sono state emesse nella vigenza della legge n. 49 del 2006, che aveva stabilito, per tutte le tipologie di sostanze stupefacenti, la pena della reclusione da sei a venti anni. Nel caso di specie, pertanto, il presupposto giuridico-fattuale per la rideterminazione della pena in fase esecutiva - ossia l'avvenuta determinazione della pena, in fase di cognizione, sulla base della cornice edittale di otto anni di reclusione, divenuta illegale per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - non si è avverato, perché deve ritenersi che, in relazione all'epoca di irrogazione della pena in sede di cognizione, il trattamento sanzionatorio sia stato determinato tenendo conto del minimo edittale di sei anni di reclusione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbrai