Ordinanza — n. 35997/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, presentata nell'interesse di El Haouari Said, volta ad ottenere - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima di otto anziché di sei anni - la rideterminazione della pena inflitta al prevenuto con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 12 marzo 2008, divenuta irrevocabile il 26 settembre 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa di El Haouari ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge sostanziale e processuale in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla richiesta di rideterminazione della pena. Sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAOUARI SAID nato il 01/01/1977 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, presentata nell'interesse di El Haouari Said, volta ad ottenere - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima di otto anziché di sei anni - la rideterminazione della pena inflitta al prevenuto con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 12 marzo 2008, divenuta irrevocabile il 26 settembre 2011.
2. La difesa di El Haouari ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge sostanziale e processuale in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla richiesta di rideterminazione della pena. Sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. È errata l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale la domanda di rideterminazione della pena non poteva essere accolta perché riguardante reati satellite; tuttavia, il rigetto della domanda stessa è sostanzialmente corretto. Ed infatti, il ricorso lamenta, in relazione alla pena inflitta per detenzione di cocaina, una rideterminazione che in realtà non è dovuta, alla luce della data in cui il prevenuto è stato giudicato: la sentenza di primo grado è stata emessa il 16 giugno 2008, mentre quella della Corte di appello è stata emessa il 12 marzo 2009, nella vigenza, dunque, della legge n. 49 del 2006, che aveva stabilito, per tutte le tipologie di sostanze stupefacenti, la pena della reclusione da sei a venti anni.
Nel caso di specie, pertanto, il presupposto giuridico- fattuale per la rideterminazione della pena in fase esecutiva - ossia l'avvenuta determinazione della pena, in fase di cognizione, sulla base della cornice edittale di otto anni di reclusione, divenuta illegale per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - non si è avverato, perché in concreto sia la pena, sia gli aumenti di pena calcolati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sono stati inflitti dal giudice della cognizione tenendo conto del minimo edittale di sei anni di reclusione.2.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRJgSIDErITE 4.CA ! L4