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Ordinanza — n. 35996/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding air gun energy levels.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35996/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Moroldo's appeal inadmissible for failing to provide a specific critique of the lower court's reasoning. Although the defense argued for an erroneous application of criminal law regarding air guns, the appeal was deemed too generic without an alternative explanation for the defendant's conduct. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is excessively generic and lacks a specific analysis of the arguments supporting the contested decision, as the appellant must confront the court's reasoning with a concrete alternative explanation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argumentation air gun energy procedural defect specific critique required oggetto pericoloso porto abusivo di armi restrizioni per oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 4 legge n. 110 del 1975
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le armi ad emissione di gas o ad aria compressa che sviluppano un'energia cinetica inferiore a 7,5 joule, pur essendo escluse dalla categoria delle «armi comuni da sparo», rientrano nella più ampia categoria di «armi» cui fa riferimento l'art. 4 legge n.
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015 Fiatti, Rv. 262693
110 del 1975; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015 Fiatti, Rv. 262693).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOROLDO GIOVANNI nato a BUSTO ARSIZIO il 09/03/1963 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Varese aveva condannato Moroldo Giovanni per il reato di porto di armi e di oggetti atti ad offendere.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le armi ad emissione di gas o ad aria compressa che sviluppano un'energia cinetica inferiore a 7,5 joule, pur essendo escluse dalla categoria delle «armi comuni da sparo», rientrano nella più ampia categoria di «armi» cui fa riferimento l'art. 4 legge n. 110 del 1975; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015 Fiatti, Rv. 262693). Il ricorso, è inammissibile, in quanto, in assenza di una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risulta eccessivamente generico e aspecifico. Il ricorrente si è limitato a lamentare che non si è tenuto conto delle modalità del trasporto, da parte sua, di pistole ad aria compressa, ma, non fornendo alcuna spiegazione alternativa alla condotta posta in essere dal prevenuto, non si è confrontato compiutamente con il discorso giustificativo alla base del provvedimento impugnato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE POSITATA ;N CAN(' I.FR