Ordinanza — n. 35994/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Milano rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Waziri Farouk avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 7 marzo 2018, con la quale il predetto veniva dichiarato responsabile, in esito a giudizio abbreviato, della violazione della misura di prevenzione della sorveglianza semplice di pubblica sicurezza, imposta per la durata di un anno, e per essersi messo alla guida di un'autovettura malgrado la revoca della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35994/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore .della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAZIRI FAROUK nato a MILANO il 24/04/1987 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Milano rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Waziri Farouk avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 7 marzo 2018, con la quale il predetto veniva dichiarato responsabile, in esito a giudizio abbreviato, della violazione della misura di prevenzione della sorveglianza semplice di pubblica sicurezza, imposta per la durata di un anno, e per essersi messo alla guida di un'autovettura malgrado la revoca della patente di guida.
2. Il difensore del Waziri ha proposto ricorso per cassazione in cui deduce, con atto articolato in due motivi, vizi di motivazione. Il ricorrente non era consapevole dei precedenti penali del Petraglia, soggetto in compagnia del quale era stato trovato e con il quale non aveva un rapporto di abituale di confidenza; inoltre, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno considerato solo i precedenti penali del Waziri, senza tenere conto del suo percorso con i servizi sociali, della concessione dell'affidamento in prova, del suo comportamento processuale e della sostanziale tenuità dei reati commessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto e perché riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 1.2. Quanto al primo motivo di ricorso, il giudice di merito, nel confermare il provvedimento del Tribunale di Milano, non è incorso in alcuna delle violazioni denunciate. Il giudice ha correttamente osservato che la sottoposizione a una misura connotata da uno specifico divieto di associarsi a persone con precedenti penali imponeva al Waziri di verificare, utilizzando un minimo di diligenza, chi potesse frequentare, anche in ragione della natura contravvenzionale del reato contestato e della sua punibilità a titolo di colpa.
La localizzazione del ricorrente e del Petraglia in un comune diverso da quello di residenza è stata logicamente ricondotta a un rapporto non meramente occasionale tra i due e, dunque, alla possibilità per il Waziri di conoscere i precedenti penali del Petraglia. 1.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; che le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha reso una motivazione congrua e completa, osservando sia che l'affidamento in prova ai servizi sociali - trattandosi di misura alternativa per pene inferiori a tre anni di reclusione - non è, di per sé, sintomatico di resipiscenza; sia che le plurime violazioni delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.4. Tanto premesso, deve notarsi che il ricorso si risolve in realtà in una inammissibile critica alla motivazione posta a fondamento della decisione impugnata e chiede - in modo parimenti inammissibile - il riesame nel merito della vicenda oggetto di valutazione.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore .della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021.