Ordinanza — n. 35993/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile, per insussistenza dei presupposti relativi ai limiti di pena, l'istanza proposta dal detenuto Anastasio Aniello volta ad ottenere, ex art. 47-ter Ord. pen., la misura della detenzione domiciliare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35993/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 47-ter Ord. pen., la misura della detenzione domiciliare.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO ANIELLO nato a POLLENA TROCCHIA il 15/06/1950 avverso l'ordinanza del 27/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile, per insussistenza dei presupposti relativi ai limiti di pena, l'istanza proposta dal detenuto Anastasio Aniello volta ad ottenere, ex art. 47-ter Ord. pen., la misura della detenzione domiciliare.
2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e 3 CEDU e vizio di motivazione. Il ricorrente afferma che il provvedimento non è stato motivato ed è in contrasto con il diritto alla rieducazione del condannato e con la normativa applicabile agli ultrasettantenni con problemi di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti la sua proposizione e dei congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza ha infatti correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, nel pieno rispetto della disciplina di cui agli artt. 666, comma 2, e 678.cod. proc. pen., in ragione della carenza dei presupposti relativi ai limiti edittali per l'applicazione della misura alternativa della detenzione in carcere. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna TI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL Pr IDEN E íN