Ordinanza — n. 35388/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/12/1971 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 12824/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova,in riforma della gravata sentenza del 9/10/2014 del G.I.P. del locale Tribunale, appellata dall' imputato Giuseppe Burgio, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta per i reati di cui all' art. 494 c.p. ed altro a lui ascritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599bis c.p, art. 494 c.p; Ordinanza — n. 35388/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del locale Tribunale, appellata dall' imputato Giuseppe Burgio, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta per i reati di cui all' art. 494 c.p. ed altro a lui ascritti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/12/1971 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 12824/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova,in riforma della gravata sentenza del 9/10/2014 del G.I.P. del locale Tribunale, appellata dall' imputato Giuseppe Burgio, ai sensi dell'art. 599bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta per i reati di cui all' art. 494 c.p. ed altro a lui ascritti.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto proposto per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello (Sei_ 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 Rv. 272969 - 01 Gueli). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 24.6.2021 Il consigliere estensor