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Ordinanza — n. 35386/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35386/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35386/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRAM ALESSIO nato a ANCONA il 14/03/1968 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Alessio Abram ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Ancona che in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 28/3/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 110,337 c.p. , 110, 582,585,576 c.p., art. 674 c.p.ha rideterminato la pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 674 c.p; Ordinanza — n. 35386/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110,337 c.p. , 110, 582,585,576 c.p., art. 674 c.p.ha rideterminato la pena inflitta.

Parole chiave

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alibi allegazioni d'asilo contraddittorie allegazioni fattuali non credibili asserzione difendibile attendibilità dei testimoni testimone anonimo

Disposizioni normative citate

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art. 674 c.p
, 110, 582,585,576 c.p., art. 674 c.p.ha rideterminato la pena inflitta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRAM ALESSIO nato a ANCONA il 14/03/1968 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Alessio Abram ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Ancona che in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 28/3/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 110,337 c.p. , 110, 582,585,576 c.p., art. 674 c.p.ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce violazione di legge penale in relazione alla aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 1 c.p. e e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di lesioni, non essendosi provata la sussistenza dell'elemento soggetto di tale reato in capo al ricorrente, limitatosi a divincolarsi dall'agente Duca. Il ricorso è inammissibile costituendo generica censura in fatto alla corretta risposta data dalla sentenza all'analogo motivo di appello che ha accertato il compimento da parte del ricorrente - in concorso coin í coimputati, di azioni aggressive e violente nell'unitarietà spazio-temporale del contesto attuativo, nella convergenza dell'obiettivo consistito nel superare l'attività delle forze dell'ordine volta a impedire l'aggressione al gruppo politico avverso,individuandosi la specifica condotta aggressiva e violenta con la quale il ricorrente partecipava al contesto (v. pg.6 e 7 della sentenza impugnata) All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore I