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Ordinanza — n. 35383/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic factual criticism lacking specific legal violation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35383/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that partially acquitted him of one charge while re-sentencing him on others. The court ruled that the appellant's arguments were merely generic criticisms of the lower court's factual findings without specific legal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a generic criticism of the facts without alleging a specific violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic factual criticism inadmissible appeal violation of law defect in reasoning second instance judgment verdetto di colpevolezza testimone a carico responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 341bis c.p
artt. 337 c.p
341bis c.p.) e riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 337 c.p.
art. 337 c.p
Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASU SALVATORE nato a TORINO il 05/07/1971 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Savatore Casu ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Oristano in data 12/10/2018,appellata dallo stesso imputato,ha assolto l'imputato dal reato di cui at capo B) (art. 341bis c.p.) e riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 337 c.p. (capo A) e 633,639bis c.p. (capo C) ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 c.p. in ragione della mancanza di una aperta minaccia all'incolumità fisica dei pp.uu. e di una reale opposizione alla attività di ufficio. - Violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato. - Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo C), mancando la condotta di invasione ed il relativo dolo specifico.

Il ricorso è inammissibile. Il primo e secondo motivo costituiscono generica censura in fatto alla corretta risposta data dalla sentenza all'analogo motivo di appello che ha ritenuto la sussistenza del reato in ragione della violenza verbale del ricorrente dinanzi all'intervento dei pp.uu. volto a fargli rimuovere le fiorerie da lui posizionate su suolo pubblico e finalizzata ad opporsi alla rimozione. Il terzo motivo costituisce generica censura alla corretta risposta data dalla sentenza in ordine all'analogo motivo di appello sulla base della accertata apposizione delle fiorere su suolo pubblico - restringendo la carreggiata - finalizzata a non far parcheggiare autovetture in prossimità della abitazione del ricorrente.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere e