Ordinanza — n. 35382/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANGELA ANNA MARIA nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 29/05/1957 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputata Angela Anna Maria Arena ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 23/10/2017, appellata dalla stessa imputata,riconosciuta colpevole in ordine al reato di cui all'art. 388bis c.p.,concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta, già subordinata al pagamento della provvisionale in favore della parte civile costituita.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 388bis c.p; Ordinanza — n. 35382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 388bis c.p.,concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta, già subordinata al pagamento della provvisionale in favore della parte civile costituita.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANGELA ANNA MARIA nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 29/05/1957 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputata Angela Anna Maria Arena ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 23/10/2017, appellata dalla stessa imputata,riconosciuta colpevole in ordine al reato di cui all'art. 388bis c.p.,concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta, già subordinata al pagamento della provvisionale in favore della parte civile costituita.
I ricorso deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, in assenza di una indagine sulle capacità patrimoniali della ricorrente. Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda genericamente questione di fatto devoluta con l'atto di appello alla quale la Corte,senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto negando fondamento al relativo motivo di gravame sul rilievo che l'obbligo di facere risultava congruo rispetto alla impermeabilità della imputata ad ogni adempimento spontaneo dell'obbligo risarcitorio.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore I