Ordinanza — n. 35379/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI SALVATORE nato a CATANIA il 14/01/1985 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Salvatore Tomaselli ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 30/1/2014, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 c.p; Ordinanza — n. 35379/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI SALVATORE nato a CATANIA il 14/01/1985 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Salvatore Tomaselli ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 30/1/2014, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendo ril ricorrente davanti al portone della sua abitazione,lato interno. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato avendo la Corte,senza incorrere in vizi logici e giuridici,risposto all'analogo motivi di appello negando fondamento all'asserto difensivo rilevando ai fini della integrazione del reato qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione e considerando che, nella circostanza,l'imputato fu sorpreso a colloquiare con soggetto estraneo, velocemente allontanatosi per non esere fermato dalle forze dell'ordine.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzí n ) l: P Ci ! VA T