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Ordinanza — n. 35378/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35378/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35378/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI MARIA CONCETTA nato a CATANIA il 07/12/1971 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; L' imputata Maria Concetta Torrisi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 19/3/2015, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, avendo la ricorrente comunicato ai CC dove si stava recando ed il perchè.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p; Ordinanza — n. 35378/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, avendo la ricorrente comunicato ai CC dove si stava recando ed il perchè.

Parole chiave

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esame grafologico censura dell'apprezzamento delle prove perizia psichiatrica insufficiente valutazione della credibilità accertamenti medici peritali imparzialità del perito

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
L' imputata Maria Concetta Torrisi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 19/3/2015, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI MARIA CONCETTA nato a CATANIA il 07/12/1971 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputata Maria Concetta Torrisi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 19/3/2015, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, avendo la ricorrente comunicato ai CC dove si stava recando ed il perchè.

Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda questione di fatto devoluta con l'atto di appello alla quale la Corte,senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto negando fondamento all'asserto difensivo in assenza di autorizzazione all'allontanamento e non rilevando i motivi dello stesso. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.0001,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore Il Pre