Ordinanza — n. 35375/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDOULHANI MANSOUR (CUI 0138WUP) nato il 20/09/1977 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Mansour Abdoulhani ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Monza in data 8/1/2020,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 337 c.p. e 81,582,585,576 n. 1,61 n. 2 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 337 c.p, art. 81 c.p, art. 62bis c.p; Ordinanza — n. 35375/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce: - Erronea applicazione dell'art. 81 c.p. con riferimento al calcolo della pena, essendosi erroneamente considerato il minimo edittale previsto dagli artt. 582,585 c.p. pari ad un anno e non otto mesi di reclusione con ingiustificato discostamento dal minimo edittale per il reato di resistenza a p.u.. - Vizio cumulativo della motivazione in relazione al diniego delle circostanze ex art. 62bis c.p., non essendosi considerate le allegazioni difensive a riguardo della resipiscenza mostrata dall'imputato. Il ricorso è inammissibile.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDOULHANI MANSOUR (CUI 0138WUP) nato il 20/09/1977 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Mansour Abdoulhani ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Monza in data 8/1/2020,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 337 c.p. e 81,582,585,576 n. 1,61 n. 2 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce: - Erronea applicazione dell'art. 81 c.p. con riferimento al calcolo della pena, essendosi erroneamente considerato il minimo edittale previsto dagli artt. 582,585 c.p. pari ad un anno e non otto mesi di reclusione con ingiustificato discostamento dal minimo edittale per il reato di resistenza a p.u.. - Vizio cumulativo della motivazione in relazione al diniego delle circostanze ex art. 62bis c.p., non essendosi considerate le allegazioni difensive a riguardo della resipiscenza mostrata dall'imputato. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo in quanto costituisce generica censura alla corretta risposta data dalla sentenza all'analogo motivo di appello che ha incensurabilmente considerato la più grave condotta di resistenza adeguando la pena in concreto in considerazione della modalità del fatto e l'intensità del dolo nonché congruamente incrementando la pena con riferimento alla autonoma grave condotta lesiva posta in continuazione. Il secondo motivo è generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che li ha correttamente esercitati considerando la inincidenza della condotta processuale, la specificità del precedente, l'utilizzo di vari alias, l'essere pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, in attesa di giudizio per fatti analoghi e, infine,per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere