Italian Court dismisses appeal against conviction for theft due to lack of dolo and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marco Fiore inadmissible, upholding his conviction for theft under Article 368 of the Penal Code. Fiore argued violations regarding his lack of knowledge about the beneficiary of the stolen title, absence of intent, and excessive sentencing. The court rejected these claims as factually devolved to the appellate court, generic, or unsupported by law, noting the application of general mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 368 c.p.; Art. 60 c.p.: Appeals based on factual issues already decided by the appellate court or lacking specific legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE MARCO nato a MILANO il 10/07/1971 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Marco Fiore ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 21/6/2017, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla apodittica ritenuta inaffidabilità del Fiore circa la mancata conoscenza del beneficiario del titolo denunciato smarrito. - Violazione dell'art. 368 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in considerazione della evidente mancanza di dolo. - Vizio cumulativo della motivazione in relazione al rinvio operato dal giudice di appello alla prima decisione, senza considerare i motivi proposti dall'appellante. - Violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della esorbitante pena.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo e secondo motivo riguardano questione di fatto devoluta con l'atto di appello alla quale la Corte,senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto negando fondamento all'asserto difensivo sul rilievo della consapevolezza da parte del ricorrente del rilascio da parte sua dei titoli a garanzia. Il terzo motivo è palesemente generico. Il quarto motivo è manifestamente infondato con riguardo al rilievo del giudice di appello circa la minima pena inflitta, anche in considerazione della applicazione nel& massima estensione delle attenuanti c.d. generiche.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere e