Ordinanza — n. 35369/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGNA MAMADOU LAMINE nato il 05/04/1987 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; L' imputato Mamadou Lamine Sagna ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lecco in data 4/9/2019,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 651 c.p., 337 c.p. e 582,585,61 nn. 2 e 10 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al rigetto della istanza difensiva di concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 651 c.p; Ordinanza — n. 35369/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 651 c.p., 337 c.p. e 582,585,61 nn. 2 e 10 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al rigetto della istanza difensiva di concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGNA MAMADOU LAMINE nato il 05/04/1987 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Mamadou Lamine Sagna ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lecco in data 4/9/2019,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 651 c.p., 337 c.p. e 582,585,61 nn. 2 e 10 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al rigetto della istanza difensiva di concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza di elementi favorevoli, segnatamente quelli allegati dalla difesa, non riconoscendosi segni di resipiscenza in capo al ricorrente ed essendo le sue condizioni personali già valutate per determinare la pena a partire dal minimo edittale della pena base. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consig iere estensore I