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Ordinanza — n. 35368/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35368/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35368/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEN TORO 31-10NNY AUGUSTO nato il 03/01/1983 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; L' imputato Jhonny Augusto Allen Toro ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 16/4/2018, appellata dallo stesso innputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla circostanza secondo la quale egli fu rinvenuto presso il parcheggio di un centro assistenza ove si era recato solo per riparare il proprio ciclomotore che aveva avuto un problema tecnico nel tragitto verso il luogo di lavoro ove lo stesso imputato era autorizzati a recarsi. - Violazione di legge penale e omessa motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p; Ordinanza — n. 35368/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per questione di fatto devoluta con l'atto di appello alla quale la Corte,senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto negando fondamento all'asserto difensivo in assenza di prova al riguardo,anche tenuto conto dello stesso comportamento del ricorrente all'atto del controllo. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha puntualmente motivato il diniego delle attenuenti generiche e al commisurazione della pena.

Parole chiave

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esame di cassazione decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale diritto a un ricorso effettivo ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
L' imputato Jhonny Augusto Allen Toro ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 16/4/2018, appellata dallo stesso innputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEN TORO 31-10NNY AUGUSTO nato il 03/01/1983 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputato Jhonny Augusto Allen Toro ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 16/4/2018, appellata dallo stesso innputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla circostanza secondo la quale egli fu rinvenuto presso il parcheggio di un centro assistenza ove si era recato solo per riparare il proprio ciclomotore che aveva avuto un problema tecnico nel tragitto verso il luogo di lavoro ove lo stesso imputato era autorizzati a recarsi. - Violazione di legge penale e omessa motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per questione di fatto devoluta con l'atto di appello alla quale la Corte,senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto negando fondamento all'asserto difensivo in assenza di prova al riguardo,anche tenuto conto dello stesso comportamento del ricorrente all'atto del controllo. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha puntualmente motivato il diniego delle attenuenti generiche e al commisurazione della pena.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere este