Ordinanza — n. 35367/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC ROBERTO nato a CHIVASSO il 24/02/1992 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Roberto Sulejmanovic ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 19/9/2019,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 110,337 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35367/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110,337 c.p. e condannato a pena di giustizia.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC ROBERTO nato a CHIVASSO il 24/02/1992 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Roberto Sulejmanovic ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 19/9/2019,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 110,337 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla giustificata attendibilità delle prove dichiarative di accusa, segnatamente con riferimenyo al riconoscimento dell'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto costituisce generica censura in fatto alla corretta risposta data dalla sentenza all'analogo motivo di appello che ha incensurabilmente valutato le prove dichiarative conducenti alla individuazione dell'imputato da parte dei militari quale uno dei tre soggetti sopraggiunti per aiutare il sodale bloccato(v. pg.4 e seg. della sentenza impugnata).
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi i4