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Ordinanza — n. 35366/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35366/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35366/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILARDI RAOUL nato a MILANO il 12/08/1961 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; A L' imputato Raoul Girardi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lecco in data 27/6/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all' art. 388,comma 6,c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione dell'art.388, comma 6. C.p. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento alla omessa considerazione della indicazione da parte dell'imputato dello stampo di cui è stato omesso il sequestro nonostante il suo valore fosse sufficiente a ricoprire il debito ed alla immotivata discrezionalità dell'ufficiale giudiziario nelle individuazione dei beni, tale da giustificare l'esimente di cui all'art. 393bis c.p. - Omessa motivazione in ordine alla esclusione della particolare tenutà del danno. - Omessa motivazione ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'omesso riconsocimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione e quantificazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 393bis c.p; Ordinanza — n. 35366/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato quando non genericamente proposto rispetto all'incensurabile giudizio di infondatezza del pertinente analogo motivo difensivo che ha rilevato l'errata interpretazione da parte della difesa dei diritti e delle prerogative del debitore esecutato che non può scegliere i beni da aggredire, dovendosi consentire la via più breve per la soddisfazione del credito azionato. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla speicfica ed incensurabile motivazione che ha escluso la ricorrente dalla causa di non punibilità in ragione dei molteplici indici considerati.

Parole chiave

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cattiva gestione irregolarità finanziarie responsabilità dell'amministratore responsabilità dell'impresa spese giustificate dall'uso commerciale bilancio sociale dell'impresa

Disposizioni normative citate

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art. 393bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILARDI RAOUL nato a MILANO il 12/08/1961 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; A

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputato Raoul Girardi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lecco in data 27/6/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all' art. 388,comma 6,c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione dell'art.388, comma 6. C.p. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con riferimento alla omessa considerazione della indicazione da parte dell'imputato dello stampo di cui è stato omesso il sequestro nonostante il suo valore fosse sufficiente a ricoprire il debito ed alla immotivata discrezionalità dell'ufficiale giudiziario nelle individuazione dei beni, tale da giustificare l'esimente di cui all'art. 393bis c.p. - Omessa motivazione in ordine alla esclusione della particolare tenutà del danno. - Omessa motivazione ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'omesso riconsocimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione e quantificazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato quando non genericamente proposto rispetto all'incensurabile giudizio di infondatezza del pertinente analogo motivo difensivo che ha rilevato l'errata interpretazione da parte della difesa dei diritti e delle prerogative del debitore esecutato che non può scegliere i beni da aggredire, dovendosi consentire la via più breve per la soddisfazione del credito azionato. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla speicfica ed incensurabile motivazione che ha escluso la ricorrente dalla causa di non punibilità in ragione dei molteplici indici considerati.

Il terzo motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza di elementi favorevoli ed avallato la corretta determinazione della pena sulla base degli indici considerati dal primo giudice. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24.6.2021 Il Consigli