Italian court dismisses appeal for generic factual criticism lacking specific evidence of criminal conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Dragan Milenkovic inadmissible for failing to substantiate his claim of insufficient motivation. The lower court had convicted him of crimes including attempted assault to allow his son to escape police custody, while the appellant argued no specific threatening behavior occurred. The court rejected this as a generic factual challenge rather than a valid legal objection, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal based on a generic criticism of the factual findings without specific evidence of error or lack of identification of the criminal act is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC DRAGAN nato il 10/05/1969 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Dragan Milenkovic ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 10/12/2019,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,110,337 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità non essendo stata raggiunta la identificazione della necessaria condotta delittuosa, in assenza di comportamenti minacciosi o offensivi, non ostacolandosi lo svolgimento dell'azione del pubblico ufficiale.
Il ricorso è inammissibile costituendo generica censura in fatto alla corretta risposta data dalla sentenza all'analogo motivo di appello, sostanzialmente reiterato con il ricorso, che ha individuato nel ricorrente colui che aveva tentato di investire gli agenti per consentire al figlio di uscire dalla volante ed evitare di essere condotto in Questura. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore