Italian Court dismisses appeal as generic fact criticism regarding mental capacity and criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mirko Rossatti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rossatti challenged the lower court's refusal to recognize his total incapacity to understand or will due to his 100% disability, arguing it did not negate criminal responsibility. The court rejected this as a generic fact criticism because the lower court properly distinguished between civil incapacity and the specific psychological elements required for criminal liability, relying on expert reports and voluntary intoxication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal constituting a generic criticism of the facts regarding the distinction between civil incapacity and criminal intent is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSATTI MIRKO nato a SONDRIO il 20/10/1976 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Mirko Rossatti ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Sondrio in data 14/2/2020,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,337 c.p., 582,585,576,61 n.2 c.p. e 61 co. 1 n.2, 341bis c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio clii motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione al mancato riconoscimento della completa incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momeno della commissione dei fatti ed al mancato accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico dei reati in considerazione della invalidità al 100% riconosciuta allo stesso imputato. Il ricorso è inammissibile costituendo generica censura in fatto alla corretta risposta data dalla sentenza all'analogo motivo di appello che ha escluso la totale incapacità di intendere e di volere dell'imputato sulla base del referto ospedaliero,dell'accertamento peritale svolto in primo grado e della ubriachezza volontaria dello stesso imputato, non incidendo la diversa allegata incapacità civile.
Come pure generica è la censura sull'accertamento dell'elemento psicologico dei reati sulla base della adeguata percezione da parte del ricorrente del contesto in cui i fatti si sono realizzati. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore I