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Ordinanza — n. 35363/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35363/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35363/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCIA CUADROS EDWARDS RIGOBERTO nato il 13/09/1968 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; L' imputato Edwards Rigoberto Garcia Cuadros ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 11/10/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione degli artt. 420ter comma 5,177,178 comma 1 lett. c),179,185,604 comma 4 c.p.p. e motivazione apparente in relazione al rigetto della eccezione difensiva relativa al mancato accoglimento della istanza di rinvio della udienza del 26/9/2018 per legittimo impedimento del difensore. - inosservanza dell'art.99 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, essendosi la sentenza limitata d un generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato. - Violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione al rigetto della istanza difensiva di applicazione del minimo della pena.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p; Ordinanza — n. 35363/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre c:he genericamente proposto, in relazione all'ineccepibile rigetto del pertinente motivo di appello con il quale non si confronta in alcun modo. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza dato correttamente contezza della maggiore pericolosità del ricorrente imputato espressa dal reato per il quale si è proceduto tenuto conto dei suoi molteplici precedenti, in relazione ai quali la vicenda oggetto di giudizio documenta la sua propensione alla commissione dei reati.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza risposta alla petizione guida recidiva in stato di ebbrezza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
L' imputato Edwards Rigoberto Garcia Cuadros ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 11/10/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCIA CUADROS EDWARDS RIGOBERTO nato il 13/09/1968 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputato Edwards Rigoberto Garcia Cuadros ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 11/10/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione degli artt. 420ter comma 5,177,178 comma 1 lett. c),179,185,604 comma 4 c.p.p. e motivazione apparente in relazione al rigetto della eccezione difensiva relativa al mancato accoglimento della istanza di rinvio della udienza del 26/9/2018 per legittimo impedimento del difensore. - inosservanza dell'art.99 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, essendosi la sentenza limitata d un generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato. - Violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione al rigetto della istanza difensiva di applicazione del minimo della pena.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre c:he genericamente proposto, in relazione all'ineccepibile rigetto del pertinente motivo di appello con il quale non si confronta in alcun modo. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza dato correttamente contezza della maggiore pericolosità del ricorrente imputato espressa dal reato per il quale si è proceduto tenuto conto dei suoi molteplici precedenti, in relazione ai quali la vicenda oggetto di giudizio documenta la sua propensione alla commissione dei reati.

Il terzo motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la gravità del fatto e la intesità del dolo in relazione all'allontanamento di giorni dall'abitazione in cui l'imputato era ristretto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere