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Ordinanza — n. 35362/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35362/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35362/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZO GIOVANNI nato a LECCE il 27/04/1974 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO(dato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 12221/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giovanni Mazzo, ha confermato la sentenza del locale Tribunale in data 28/9/2018 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35362/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO(dato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 12221/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giovanni Mazzo, ha confermato la sentenza del locale Tribunale in data 28/9/2018 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Parole chiave

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motivi di cassazione contenzioso dell'assicurazione invalidità asserzione difendibile diritto a un difensore godimento dei diritti civili rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giovanni Mazzo, ha confermato la sentenza del locale Tribunale in data 28/9/2018 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZO GIOVANNI nato a LECCE il 27/04/1974 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO(dato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 12221/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giovanni Mazzo, ha confermato la sentenza del locale Tribunale in data 28/9/2018 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.

Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato per il mancato riconoscimento delle attenuanti c.d. generiche. L'impugnazione è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 24.6.2021 Il consigliere e