Ordinanza — n. 35361/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA TALLA nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 1 L' imputato Talla Sylla ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 18/1/2020,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art.99 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato avendo la sentenza dato correttamente contezza della maggiore pericolosità del ricorrente imputato espressa dal reato per il quale si è proceduto tenuto conto dei suoi cinque identici precedenti, in relazione ai quali la vicenda oggetto di giudizio documenta la sua propensione alla commissione dei reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90; Ordinanza — n. 35361/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art.99 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato avendo la sentenza dato correttamente contezza della maggiore pericolosità del ricorrente imputato espressa dal reato per il quale si è proceduto tenuto conto dei suoi cinque identici precedenti, in relazione ai quali la vicenda oggetto di giudizio documenta la sua propensione alla commissione dei reati.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA TALLA nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L' imputato Talla Sylla ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 18/1/2020,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art.99 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato avendo la sentenza dato correttamente contezza della maggiore pericolosità del ricorrente imputato espressa dal reato per il quale si è proceduto tenuto conto dei suoi cinque identici precedenti, in relazione ai quali la vicenda oggetto di giudizio documenta la sua propensione alla commissione dei reati.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore Il Pr