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Ordinanza — n. 35359/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35359/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35359/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPANO CONCETTA nato a NAPOLI il 20/07/1983 avverso fa sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Concetta Capano ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 29/10/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35359/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva prove inconcludenti mancata contestazione dei fatti motivi probatori prova oggettiva testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPANO CONCETTA nato a NAPOLI il 20/07/1983 avverso fa sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Concetta Capano ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 29/10/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al rigetto della istanza difensiva di concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente generico considerata la intervenuta concessione delle attenuanti in parola già in primo grado. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi FDEi s - I \ \ 2 4, 2