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Ordinanza — n. 35357/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35357/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35357/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE VINCENZO nato a NAPOLI il 08/06/1988 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Vincenzo Fiore ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 4/10/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35357/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

Parole chiave

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indagine su reati finanziari indagine per furto perizia per accertamento dell'età vizio di procedura assenza di persecuzione fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE VINCENZO nato a NAPOLI il 08/06/1988 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Vincenzo Fiore ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 4/10/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile in quanto costituisce genetica censura al rilievo della inammissibilità del motivo pertinente alla dosimetria della pena attestatasi sul minimo edittale. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore Il Pres