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Ordinanza — n. 35356/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35356/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35356/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO PASQUALE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 29/11/1983 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPIDZZI;1 L' imputato Pasquale Aiello ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 7/7/2017,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 62bis c.p. e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti c.d. generiche in considerazione della resipiscenza mostrata dall'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso le attenuanti in parola in ragione della inidoneità della condotta tenuta dall'imputato successivamente ai controlli effettuati a suo carico a costituire elemento in suo favore.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 62bis c.p; Ordinanza — n. 35356/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 62bis c.p. e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti c.d. generiche in considerazione della resipiscenza mostrata dall'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso le attenuanti in parola in ragione della inidoneità della condotta tenuta dall'imputato successivamente ai controlli effettuati a suo carico a costituire elemento in suo favore.

Parole chiave

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asserzione difendibile verdetto di colpevolezza azione revocatoria fallimentare legge sull'asilo allegazioni contraddittorie di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
L' imputato Pasquale Aiello ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 7/7/2017,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 62bis c.p
Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 62bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO PASQUALE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 29/11/1983 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPIDZZI;1

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputato Pasquale Aiello ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 7/7/2017,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 62bis c.p. e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti c.d. generiche in considerazione della resipiscenza mostrata dall'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso le attenuanti in parola in ragione della inidoneità della condotta tenuta dall'imputato successivamente ai controlli effettuati a suo carico a costituire elemento in suo favore.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore Il President