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Ordinanza — n. 35355/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35355/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35355/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/06/1983 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAF'OZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE ,7 L' imputato Francesco De Rosa ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che in riforma di quella emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data 29/11/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen, concessa l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. equivalente alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 62bis c.p; Ordinanza — n. 35355/2021 — snpen · Corte di Cassazione: in data 29/11/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen, concessa l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. equivalente alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione domanda d'asilo di rom riconoscimento di decisioni straniere domanda di ricusazione declinatoria di competenza costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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art. 62bis c.p
Il ricorrente deduce: - Inosservanza dell'art. 62bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/06/1983 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAF'OZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE ,7 L' imputato Francesco De Rosa ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che in riforma di quella emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data 29/11/2018,appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen, concessa l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. equivalente alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce: - Inosservanza dell'art. 62bis c.p. in relazione al diniego delle attenuanti c.d. generiche, essendosi erroneamente valutata due volte la condotta delittuosa, sia per quantificare la pena che per negare le attenuanti in parola. - Inosservanza dell'art.99 c.p. in ordine allla applicazione della recidiva,essendosi considerati i precedenti contro il patrimonio. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso le attenuanti in parola in ragione delle connotazioni della condotta dell'imputato ricorrente (v. pg. 3 della sentenza).

Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza dato correttamente contezza della maggiore pericolosità del ricorrente imputato espressa dal reato per il quale si è proceduto in relazione ai suoi precedenti contro il patrimonio. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estens