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Ordinanza — n. 35354/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for failure to raise specific statutory defenses in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35354/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giuseppe and Michele Iervolino inadmissible. The defendants argued for specific statutory mitigating factors and a cause of non-punishment under Article 131bis of the Penal Code, which were not raised during the first instance trial. The court ruled that these issues were either not relevant to examine on their own or constituted generic factual disputes regarding the victim's conduct, thus failing to meet the strict requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 131bis cod. pen.: Appeals based on defenses not raised in the first instance or generic factual disputes regarding the victim's conduct are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility statutory mitigation defense cause of non-punishment failure to raise issue Italian Penal Code responsabilità dei genitori vizio di costruzione membri della famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
I ricorrenti con unico atto deducono: - Con riferimento alla posizione di Michele Iervolino, violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 131bis cod. pen.
- Con riferimento ad entrambi i ricorrenti, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione all'omesso riconsocimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., tenuto conto del riconoscimento della attenuante di cui all'art.
art. 131bis cod. pen
- Con riferimento ad entrambi i ricorrenti, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione all'omesso riconsocimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., tenuto conto del riconoscimento della attenuante di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IERVOLINO GIUSEPPE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 04/01/1941 IERVOLINO MICHELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 13/11/1972 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE Gli imputati Giuseppe Iervolino e Michele Iervolino ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di S. M. Capua Vetere - articolazione territoriale di Caserta - in data 4/7/2018,appellata dagli stessi imputati,riconosciuti colpevoli in ordine al reato di cui agli artt. 110, 388,comma 4, c.p. e condannati a pena di giustizia.

I ricorrenti con unico atto deducono: - Con riferimento alla posizione di Michele Iervolino, violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed alla concessione delle attenuenti generiche equivalenti ad una aggravante non oggetto di contestazione. - Con riferimento ad entrambi i ricorrenti, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione all'omesso riconsocimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., tenuto conto del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

I ricorsi sono inammissibili. Quanto al motivo complesso proposto in relazione alla sola posizione di Michele Iervolino, esso ha ad oggetto questioni - non rilevabili di ufficio - non proposte in appello. Quanto al disconoscimento della causa di non punibilità, il motivo è genericamente proposto per questione in fatto rispetto all'ineccepibile esclusione della causa in esame (v. pg. 6 della sentenza) in ragione del danno conseguito alla condotta tenuta sul piano personale e lavorativo in capo alla persona offesa. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere este