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Ordinanza — n. 35352/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for public order offenses and violence, citing factual errors and discretionary power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35352/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Annibale Parato and Fabio Scorrano inadmissible. The appellants argued for procedural flaws in the lower court's evaluation of evidence regarding their roles in a football-related disturbance and denied them generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the first and second grounds were generic factual criticisms unsuitable for a court of appeal, while the third constituted a factual challenge to the discretionary powers correctly exercised by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on generic factual criticisms or challenges to the discretionary powers of the court of first instance are inadmissible in the court of appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals court of appeal discretionary powers generic factual criticism public order offenses violence in public mitigating circumstances altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARATO ANNIBALE LUCIO nato a TARANTO il 06/11/1985 SCORRANO FABIO nato a MANDURIA il 02/05/1994 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE Gli imputati Annibale Parato e Fabio Scorrano ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 26/3/2019, appellata dagli stessi imputati, riconosciuti colpevoli in ordine ai reati di cui agli artt. 6,comma 6, I.n. 401/89 e 612,cornma 2, c.p. - il Parato - e artt. 588,comma 1, e 337 cod. pen. - lo Scorrano - loro ascrittigli e condannati a pena di giustizia.

I ricorrenti con unico atto deducono: - Vizio cumulativo della motivazione ed erronea qualificazione giuridica delle condotte ascritte allo Scorrano in relazione agli artt. 588 e 337 c.p. derivante dalle erronea valutazione degli elementi offerti dal compendio probatorio, dovendosi tener conto del ruolo di provocatore rivestito dal presidente della società calcistica UG Manduria e del tentativo dello Scorrano di riportare la calma ed allontanare i propri amici dai tafferugli incosrti tra i tuifosi locali. - Vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto della istanza di rinnovazione istruttoria con riferimento al riconoscimento del Parato da parte dell' ispettore capo Screto, essendosi omesso di valutare gli elementi a discarico in favore del Parato con riferimento alle modalità e circostanze del suo riconoscimento. - Violazione di legge penale in relazione al diniego delle attenuanti generiche al Parato - a carico del quale non possono essere considerati solo i precedenti - ed allo Scorrano - non gravato da precedenti.

I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, avendo correttamente escluso la provocazione da parte dello Spadavecchia (v. pg. 7 della sentenza) ed accertato l'interferenza violenta dello Scorrano nell'attività di polizia (v. pg. 8, ibidem). Il secondo motivo è parimenti generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti della chiesta rinnovazione istruttoria ( v. pg. 6 e 7 della sentenza) in relazione alla individuazione del Parato da parte del p.u. che ha redatto l'annotazione di servizio corredata dal reperto fotografico.

Il terzo motivo costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha stigmatizzato la genericità dei correlati motivi di appello (v. pg.

8) rispetto alle connotazioni dei fatti, oltre alle negative qualità soggettive dei ricorrenti. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigl