Ordinanza — n. 35213/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAKari Ronny, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 16/11/2020 della Corte di appello di Venezia che ha ridotto la pena inflittagli dalla sentenza in data 19/5/2020 dal G.u.p. del Tribunale di Treviso nel condannarlo per i reati di tentativo di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Si duole della mancata esclusione della recidiva e dell'eccessività della pena, con particolare riguardo agli aumenti per la continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35213/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARI RONNY nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 03/04/1990 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Kari Ronny, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 16/11/2020 della Corte di appello di Venezia che ha ridotto la pena inflittagli dalla sentenza in data 19/5/2020 dal G.u.p. del Tribunale di Treviso nel condannarlo per i reati di tentativo di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Si duole della mancata esclusione della recidiva e dell'eccessività della pena, con particolare riguardo agli aumenti per la continuazione.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto i motivi dell'impugnazione non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata, sia in punto di recidiva che di trattamento sanzionatorio e aumenti di pena per la continuazione.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est.