Ordinanza — n. 35212/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASunna Felice, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 2/10/2020 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza in data 3/12/2019 del G.i.p. del Tribunale di Brindisi, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1. Deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133, cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35212/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMA FELICE nato a CEGLIE MESSAPICA il 20/11/1985 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sunna Felice, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 2/10/2020 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza in data 3/12/2019 del G.i.p. del Tribunale di Brindisi, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1. Deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133, cod.pen..
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di erroneità della sentenza impugnata del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni -di fatto- non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime argomentazioni di merito disattese dalla Corte di appello.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est.