Ordinanza — n. 35211/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATemelie Gigel, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/10/2020 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 28/11/2019 del G.i.p. del Tribunale di Tivoli, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione sulla responsabilità. Travisamento della prova.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35211/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto l'unico motivo di ricorso non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEMELIE GIGEL nato il 28/06/1975 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO dì ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Temelie Gigel, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/10/2020 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 28/11/2019 del G.i.p. del Tribunale di Tivoli, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione sulla responsabilità. Travisamento della prova.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto l'unico motivo di ricorso non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2.
Va ulteriormente rilevato come non ricorrano le condizioni richieste per la deducibilità del vizio di travisamento della prova, alla luce del pacifico orientamento di legittimità in forza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L.
Rv. 272018 - 01). Nel caso in esame non ricorre nessuna di tali condizioni, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est.