Ordinanza — n. 35207/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACavallone Massimiliano, D'Agostino Michelangelo e Rondi Dario. per mezzo del comune difensore con ricorsi congiunti, ricorre avverso la sentenza in data 8/10/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 31/10/2018 del Tribunale di Torino, che li aveva condannato tutti per il reato di estorsione e il solo Cavallone anche per il reato di violenza privata. 1.1. Deducono il vizio di motivazione sulla valutazione della prova dichiarativa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35207/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVALLONE MASSIMILIANO nato a ALBENGA il 27/12/1969 D'AGOSTINO MICHELANGELO nato a CESA il 02/02/1955 RONDI DARIO nato a TORINO il 14/09/1963 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cavallone Massimiliano, D'Agostino Michelangelo e Rondi Dario. per mezzo del comune difensore con ricorsi congiunti, ricorre avverso la sentenza in data 8/10/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 31/10/2018 del Tribunale di Torino, che li aveva condannato tutti per il reato di estorsione e il solo Cavallone anche per il reato di violenza privata. 1.1. Deducono il vizio di motivazione sulla valutazione della prova dichiarativa.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha spiegato le ragioni per cui dovevano ritenersi provate le condotte contestate agli imputati e la validità probatoria delle dichiarazioni rese dai testimoni. 2.1. A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.
Tanto vale anche con riguardo alla denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva che -di fatto- si risolve in una valutazione soggettiva e difensivamente orientata di incompletezza del compendio probatorio. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Pr