Ordinanza — n. 35206/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASalem Riad, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/9/2020 della Corte di appello di Genova che applicava la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis, cod.proc.pen. 1.1. Deduce l'omessa motivazione sulla pena base.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35206/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis, cod.proc.pen. 1.1. Deduce l'omessa motivazione sulla pena base.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEM RIAD nato a GENOVA il 06/11/1994 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Salem Riad, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/9/2020 della Corte di appello di Genova che applicava la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis, cod.proc.pen. 1.1. Deduce l'omessa motivazione sulla pena base.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Con riguardo alla misura della pena si deve osservare che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata», (Sez. 5, Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). Da qui l'inammissibilità del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio