Ordinanza — n. 35205/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAWadji 3ouini, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/6/2020 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza in data 10/4/2019 del G.u.p. del Tribunale di Imperia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. 1.1. Deduce la violazione dell'art. 62-bis, cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35205/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Imperia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. 1.1. Deduce la violazione dell'art. 62-bis, cod.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADJI JUOINI (CUI 030W2EV) nato il 01/04/1985 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Wadji 3ouini, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/6/2020 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza in data 10/4/2019 del G.u.p. del Tribunale di Imperia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. 1.1. Deduce la violazione dell'art. 62-bis, cod.pen.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di erroneità della sentenza impugnata del tutto priva di rilievi critici alla (sénten n ta le cui a argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime argomentazioni di merito disattese dalla Corte di appello.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il