Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely reiterated merits arguments without citing legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments were merely repetitive of those raised in the lower court proceedings. The appellant claimed a violation of procedural rules regarding the lack of documentary evidence for the defendant's company ownership, but the court found these points did not constitute a legal violation. Consequently, the appeal was rejected as it sought an impermissible review of the appellate court's factual evaluations rather than addressing a specific error of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 191, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely reiterate merits arguments without raising specific legal violations or manifest illogicalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO PAOLO nato a NAPOLI il 08/02/1986 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cangiano Paolo, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/12/2020 della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza in data 11/02/2016 del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato per il reato di truffa. 1.1. Deduce la violazione del divieto di cui all'art. 191, cod.proc.pen., perché la falsità delle indicazioni relative alla titolarità della ditta veniva ritenuta senza riscontro documentale.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha spiegato le ragioni per cui doveva ritenersi provata la condotta truffaldina realizzata dall'imputato. 2.1. A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.
Tanto vale anche con riguardo alla denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva che -di fatto- si risolve in una valutazione soggettiva e difensivamente orientata di incompletezza del compendio probatorio. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 1 À ,90\''• D
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere e