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Ordinanza — n. 35203/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating merits arguments and requesting subjective evaluation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35203/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's finding of recidivism was incompatible with his mental conditions and requested a review of the appellate court's subjective valuation choices. The court rejected these claims because they merely reiterated merits arguments already decided and did not constitute a valid challenge to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reiterate merits arguments or request a review of the appellate court's subjective valuation choices without demonstrating a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of merits subjective valuation recidivism assessment mental conditions defense recidiva nell'infrazione reati seriali precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI EMILIANO nato a PESCARA il 28/02/1978 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Serafini Emiliano, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 1/10/2020 della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza in data 28/11/2019 del G.i.p. del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di rapina aggravata, rapina aggravata e per il reato di cui all'art. 4, Legge n. 110/1975. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva che si assume incompatibile con le condizioni mentali dell'imputato.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha spiegato le ragioni per cui doveva ritenersi correttamente configurata la recidiva. 2.1. A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.

Tanto vale anche con riguardo alla denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva che -di fatto- si risolve in una valutazione soggettiva e difensivamente orientata di incompletezza del compendio probatorio. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il