Ordinanza — n. 35202/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNATI WALTER nato il 25/06/1975 in Venezuela avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Brunati Walter ricorre personalmente avverso la sentenza in data 24/9/2020 della Corte di appello di L'Aquila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35202/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNATI WALTER nato il 25/06/1975 in Venezuela avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Brunati Walter ricorre personalmente avverso la sentenza in data 24/9/2020 della Corte di appello di L'Aquila.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Nel caso di specie il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato per come emerge dal fatto che è lo stesso Brunati che dichiara di proporre ricorso e che sottoscrive il ricorso. La sua sottoscrizione è altresì accompagnata dalla sottoscrizione dell'Avv. Carmine Montebello che, tuttavia, non risulta iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Preside