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Ordinanza — n. 35201/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35201/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35201/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pedrazzini Enrico Massimiliano, per mezzo del proprio difensore, ricorre (\ LLA' u avverso la sentenza in data 5/11/2020 della Corte di appello di Trento che ha confermato la sentenza in data 30/1/2020 del Tribunale di Bolzano, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche; 1.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35201/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso esame nel merito decadenza dal diritto di regresso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDRAZZINI ENRICO MASSIMILIANO nato a CASORATE PRIMO il 02/09/1972 f 9 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLOrSEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pedrazzini Enrico Massimiliano, per mezzo del proprio difensore, ricorre (\ LLA' u avverso la sentenza in data 5/11/2020 della Corte di appello di Trento che ha confermato la sentenza in data 30/1/2020 del Tribunale di Bolzano, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche; 1.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha spiegato le ragioni per cui Pedrazzini doveva ritenersi responsabile del reato ascrittogli e che ha illustrato le ragioni per cui non potevano riconoscersi le circostanze attenuanti generiche. 2.1. A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Colte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.

Tanto vale anche con riguardo alla denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva che -di fatto- si risolve in una valutazione soggettiva e difensivamente orientata di incompletezza del compendio probatorio. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis yL•cu