Ordinanza — n. 35199/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZago 4usto Gimmy, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 1/7/2019 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza in data 23/5/2018 del Tribunale di Bergamo, che lo aveva condannato per il reato di truffa. 1.1. Insussistenza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri. 1.2. Insussistenza dell'elemento soggettivo della truffa. 1.3. Motivazione insufficiente con riguardo a circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio. 1.4. Mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Insussistenza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri. 1.2. Insussistenza dell'elemento soggettivo della truffa. 1.3. Motivazione insufficiente con riguardo a circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio. 1.4. Mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO AUGUSTO GIMMY nato a MILANO il 16/10/1974 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Zago 4usto Gimmy, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 1/7/2019 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza in data 23/5/2018 del Tribunale di Bergamo, che lo aveva condannato per il reato di truffa. 1.1. Insussistenza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri. 1.2. Insussistenza dell'elemento soggettivo della truffa. 1.3. Motivazione insufficiente con riguardo a circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio. 1.4. Mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché -con i primi tre motivi di ricorso- è meramente reiterativo degli identici motivi di gravame cui la Corte di appello ha dato puntuale risposta, illustrando le ragioni della loro infondatezza. A fronte di ciò, va rilevato come il ricorso eluda un reale confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello, limitandosi a ripetere i medesimi argomenti contenuti nell'atto di gravame, così incorrendo nel vizio di aspecificità. Si deve, infatti, ribadire che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massinnate:
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la (sostanzialmente) pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2.1.
Con riguardo all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. si rileva come l'atto di appello non contenga alcuna censura a tal proposito, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. Va, dunque, ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigli