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Ordinanza — n. 35198/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35198/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35198/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Truzzi Venusia, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 6/11/2020 della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 8/7/2019 del Tribunale di Padova, riqualificando la recidiva come semplice e confemando la condanna per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. 1.2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35198/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. 1.2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione procedure di ricorso revisione in materia penale esame nel merito abbandono del procedimento per truffa censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 192, cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI VENUSIA nato a GUASTALLA il 14/02/1980 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Truzzi Venusia, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 6/11/2020 della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 8/7/2019 del Tribunale di Padova, riqualificando la recidiva come semplice e confemando la condanna per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. 1.2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 2.2. Per il resto, entrambi i motivi di ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate, con particolare riguardo anche al rapporto tra art. 648, comma secondo, cod.pen. e attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum....2.....1x.),-,..). t 3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Presi