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Ordinanza — n. 35196/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35196/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35196/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Zoppetti Daniele, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/10/2019 della Corte di appello di Brescia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 19/12/2018 del Tribunale di Bergamo, dichiarando non doversi procedere per i reati ascritti ai capi B) e C) perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena per il reato di ricettazione contestato al capo A). 1.1. Con tre separati motivi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis, cod.pen. e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35196/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Con tre separati motivi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis, cod.pen. e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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gravità della pena precedenti penali rilevanti riesame dell'entità pena sanzione penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOPPETTI DANIELE nato a SOVERE il 16/11/1966 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zoppetti Daniele, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/10/2019 della Corte di appello di Brescia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 19/12/2018 del Tribunale di Bergamo, dichiarando non doversi procedere per i reati ascritti ai capi B) e C) perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena per il reato di ricettazione contestato al capo A). 1.1. Con tre separati motivi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis, cod.pen. e al trattamento sanzionatorio.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha spiegato perché negava le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. (perché assorbita dall'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. riconosciuta dal giudice di primo grado), e all'art. 62-bis, cod.pen. (in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici) e ha motivato la pena (valorizzando la personalità allarmante dell'imputato). 2.1.

A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate, con particolare riguardo anche al rapporto tra art. 648, comma secondo, cod.pen. e attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consiglie